Calciomercato.com

  • UFFICIALE: niente 3-0 a tavolino, Fiorentina-Udinese si deve recuperare

    UFFICIALE: niente 3-0 a tavolino, Fiorentina-Udinese si deve recuperare

    Niente 3-0 a tavolino per le Fiorentina: la partita con l'Udinese, valida per la 20a giornata di Serie A, si dovrà recuperare. E' la decisione del Giudice Sportivo sulla gara che non si è disputata il 6 gennaio a causa dell'impossibilità della squadra friulana di recarsi a Firenze per i numerosi casi Covid.

    La nota del Giudice Sportivo:

    Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 febbraio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

    N. 68

    SERIE A TIM

    Gara Soc. FIORENTINA – Soc. UDINESE del 6 gennaio 2022

    Premesse in fatto

    - In data 6 gennaio 2022 era in programma, alle ore 20.45, la gara Fiorentina-Udinese, valida per la prima giornata di ritorno del campionato Serie A TIM;

    - il 3 gennaio 2022 la CAN rendeva noto che per la gara Fiorentina - Udinese era stato designato quale Direttore di gara il Sig. Fourneau;

    - il 6 gennaio 2022 il Direttore di gara Sig. Fourneau, passato il tempo di attesa di 45 minuti, certificava, sul referto arbitrale, che la gara non si era potuta svolgere a causa della mancata presentazione della Soc. Udinese;

    - il 7 gennaio 2022, alle ore 14.44, la Soc. Udinese inviava il preannuncio di reclamo per il riconoscimento della “causa di forza maggiore”;

    - come reso noto con il C.U. n. 128 dell’8 gennaio 2022, il Giudice Sportivo considerava la gara Fiorentina-Udinese “sub iudice”;

    - l’8 gennaio 2022, alle ore 19.49, la Soc. Udinese inviava il ricorso, con allegati, per il riconoscimento e la declaratoria della “causa di forza maggiore” ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F., in ordine alla mancata disputa dell’incontro di cui trattasi, concludendo per l’ineludibilità del riconoscimento della causa di forza maggiore per “factum principis”, non senza richiamare precedenti giurisprudenziali, anche di questo
    Giudice;

    - come reso noto con il C.U. n. 138 del 14 gennaio 2022, il Giudice Sportivo fissava per la data del 21 gennaio 2022 la pronuncia in merito al ricorso della Soc. Udinese relativo alla gara sopra indicata, invitando le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 67, commi 6 e 7, CGS);

    - il 19 gennaio 2022, alle ore 17.17, il legale della Soc. Udinese inviava memoria difensiva, con allegata documentazione, dando seguito all’invito specifico formulato dal Giudice Sportivo, ed insistendo per la declaratoria della forza maggiore e comunque avvertendo di essersi costituita in giudizio dinanzi al TAR Friuli V.G. per aderire alle posizioni della Azienda sanitaria quanto al ricorso giurisdizionale proposto dalla Lega di A;

    - il 19 gennaio 2022, alle ore 22.43, la Lega Nazionale Professionisti Serie A inviava da parte sua una propria memoria, con allegata documentazione, ritenendo manifestamente infondate le ragioni della Soc. Udinese, in difetto di un’ipotesi di forza maggiore in nessun modo superabile e potendo l’Udinese impiegare, in ogni caso, giocatori non destinatari del provvedimento della ASL in data 5 gennaio 2022 (la cui efficacia, deve rammentarsi, veniva sospesa, ma solo in data 8 gennaio 2022, con provvedimento monocratico cautelare ex art. 56 c.p.a. del TAR Friuli V.G. n. 1/2022, ritenuta, ad un primo sommario esame proprio della detta sede, l’illegittimità della gravata ordinanza della ASL per violazione dell’art. 2 d.l. n. 229 del 2021 nonché della circolare del Ministero salute 18 giugno 2020, impedendo essa il collocamento del gruppo squadra “in bolla” per lo svolgimento degli allenamenti e delle competizioni e valutati i danni prospettati, provvedimento di sospensione poi assorbito dal rigetto dell’istanza cautelare definitivamente disposto, dopo l’espletamento del regolare contraddittorio tra le parti, dal medesimo TAR in sede collegiale con ordinanza 12 febbraio 2022, n. 14);

    - nulla perveniva da parte della Soc. Fiorentina;

    - come reso noto con il C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022, il Giudice Sportivo rinviava la pronuncia in merito al ricorso della Soc. Udinese, fissando al 31 gennaio 2022 la data entro la quale avrebbe pubblicato la propria decisione;

    - come indicato con il C.U. n. 157 del 31 gennaio 2022, questo Giudice chiedeva alla Soc. Udinese di inviare, entro il termine di sette giorni, tutti – gli elementi utili a confermare o meno quali fossero i calciatori effettivamente disponibili per la gara in oggetto, dando facoltà, alle parti resistenti, di controdedurre entro il termine di tre giorni dal ricevimento degli atti;

    - il 7 febbraio 2022, alle ore 20.21, la Soc. Udinese inviava le memorie aggiuntive come richiesto in base al C.U. n. 157;

    - il 10 febbraio 2022, alle ore 19.57, la Lega Nazionale Professionisti Serie A trasmetteva da parte sua una nota, a firma del proprio Head of Competitions and Operations;

    Considerato che:

    come ampiamente precisato in precedenti occasioni (caso Juventus-Napoli, C.U. Serie A n. 65 del 14 ottobre 2020, caso Lazio-Torino, C.U. Serie A n. 218 del 12 marzo 2021), questo Giudice sportivo è chiamato, con valutazione di merito ad esso spettante in prima istanza (ed in seconda ed ultima istanza alla Corte Sportiva d’Appello) ex art. 55, comma 2, delle N.O.I.F. della FIGC, a verificare la eventuale sussistenza di motivi di forza maggiore in ordine alla mancata presentazione della Società Udinese Calcio per la disputa dell’incontro di campionato 2021/22, 1° turno di ritorno, Fiorentina-Udinese, come programmato dalla Lega Serie A per il giorno 6 gennaio 2022, alle ore 20.45, presso lo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, e dunque in ordine alla possibile non applicazione delle sanzioni della perdita della gara per 0-3 e della penalizzazione di un punto in classifica derivanti dall’art. 53 NOIF;

    la ASU del Friuli Centrale, con il provvedimento d’interesse in data 5 gennaio 2022, sospeso temporaneamente (fino al provvedimento collegiale in sede cautelare che ne ha invece confermato l’efficacia essendo venuto meno il periculum) dal TAR Friuli solo successivamente alla data prevista per la gara, preso atto degli ulteriori 2 casi di positività tra i tesserati, che si andavano a sommare ai 9 casi già riscontrati a partire dal 30 dicembre 2021 e già sottoposti a isolamento domiciliare obbligatorio, disponeva misure di quarantena e/o autosorveglianza (a seconda della tipologia di copertura vaccinale) per gli appartenenti al Gruppo Squadra per la durata di cinque giorni (fino a tutto il 9 gennaio 2022), disponendo altresì, da ultimo, per tutti i soggetti sottoposti a quarantena/autosorveglianza il divieto esplicito di esercitare sport di squadra di contatto;

    questo Giudice, ritenendo che il provvedimento dell’Autorità sanitaria presentasse profili distintivi rispetto ai provvedimenti assunti nel medesimo periodo da altre Aziende sanitarie territoriali, che recavano la chiara ed esplicita sospensione dell’attività della squadra nel suo complesso o comunque il divieto per tutti i componenti del Gruppo squadra di partecipare in ogni caso ad eventi sportivi ufficiali, rilevato inoltre che non si faceva riferimento chiaro ed esplicito alla situazione dei contatti stretti, chiedeva all’uopo di acquisire definitiva conferma da parte della reclamante della situazione dei calciatori disponibili (compresi gli aggregati alla prima squadra) al momento della comunicazione del provvedimento della ASL e della data prevista per la gara, e se, in mancanza di richiesta espressa di segnalare i contatti stretti, questi ultimi erano da considerarsi, per mera esclusione, tutti i componenti del Gruppo squadra non indicati come positivi (cfr. comunicazione di aggiornamento in data 5 gennaio 2022);

    pertanto, a fronte di un provvedimento della ASL, come quello dell’ASU Friuli Centrale, che formalmente - si ribadisce - non inibiva di per sé al gruppo squadra nel suo complesso in quanto tale la disputa dell’incontro, bensì limitazioni (seppur gravose) ai soli soggetti in posizione di quarantena/autosorveglianza, oltre che ai soggetti in isolamento in quanto positivi, si voleva preventivamente verificare la concreta possibilità per la Soc. Udinese Calcio di presentarsi tempestivamente per la regolare disputa della gara con un numero minimo di calciatori risultati negativi (fissato in 13 dal Consiglio di Lega con il CU n. 126, adottato però solo il giorno stesso in cui era prevista la gara) e comunque non interdetti a partecipare per quarantena e/o autosorveglianza dal provvedimento della ASL (provvedimento al momento della gara pienamente valido ed efficace);

    la Società Udinese, inviando memoria il 7 febbraio 2022, ha segnalato (e ulteriormente documentato) come ben 32 calciatori (tra prima squadra, nel numero di 25, e primavera aggregati, nel numero di 7), oltre a 36 tra tecnici, dirigenti e collaboratori (per un totale dunque di 68 soggetti indicati alla ASL come soggetti positivi o contatti stretti), vedevano interdetta la propria attività sportiva fino a tutto il 9 gennaio 2022 in quanto o soggetti positivi in isolamento, o in quarantena (negativi e vaccinati da oltre 120 gg.), o in autosorveglianza (negativi e vaccinati da meno di 120 gg. o con terza dose), o infine in autosorveglianza con obbligo di tampone (due tesserati negativi ma sintomatici), concludendo dunque che, quanto agli effetti finali, il provvedimento non poteva ritenersi, in sostanza, difforme da quelli adottati da altre Asl, come la ASL di Torino in particolare, che avevano portato questo Giudice a ritenere l’impossibilità della prestazione sportiva, e la sussistenza della causa di forza maggiore data la perfetta estraneità della Società al sopravvenire del provvedimento autoritativo sanitario;

    ***

    Orbene, tutto ciò premesso, deve riconoscersi che la portata sostanziale del provvedimento della ASL friulana, impregiudicata la circostanza che la posizione dei contatti stretti non è stata esattamente predefinita, appare in effetti non dissimile da quella di altri provvedimenti analoghi che hanno portato questo Giudice a ritenere la prestazione sportiva impossibile per “factum principis”.

    Per le tre categorie di soggetti individuati dall’Azienda sanitaria e sottoposti a quarantena/autosorveglianza, che vanno ad aggiungersi ai soggetti positivi ancora in isolamento (7+2), si è disposto comunque da parte del Dipartimento prevenzione della ASL il “divieto di esercitare sport di squadra di contatto”.

    Orbene la società ha confermato come, seppur mediante l’individuazione dei contatti stretti “per esclusione” dalla lista complessiva, si sia addivenuti al blocco dell’attività per un considerevole numero di calciatori (ben 32) fino a tutto il 9 gennaio 2022, con conseguente sospensione degli allenamenti e di ogni attività connessa alla prestazione sportiva fin dal 5 gennaio 2022, in pratica per l’intero gruppo squadra, se si esclude un numero comunque insufficiente (anche ai fini dell’eventuale applicazione del C.U. n. 126 del 6 gennaio 2022) di calciatori primavera disponibili ma non aggregati fino ad allora alla prima squadra.

    In definitiva, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, è avviso di questo Giudice che il dispositivo finale interdittivo del provvedimento della ASL friulana possa validamente costituire un caso di forza maggiore, declinato sotto le modalità dell’esimente per factum principis, trattandosi di determinazione non di per sé necessitata nel suo contenuto finale (estensione, in pratica, a tutti i componenti del Gruppo Squadra) e prevedibile nella sua portata generale.

    A ciò deve aggiungersi che nessun particolare addebito, anche in termini di carenza di una perfetta diligenza o, al contrario, di compartecipazione causale, può essere imputato alla società Udinese, a fronte di una siffatta tipologia di provvedimento della ASL (al momento valido ed efficace) e, non da ultimo, del contegno tenuto dalla medesima società nella fattispecie.

    P.Q.M.

    In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 128 dell’8 gennaio 2022, delibera di NON applicare alla Soc. Udinese Calcio le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla medesima Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara medesima.

    Altre Notizie