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  • Calcio & Legge 'Fuori rosa? Sì, ma solo in punizione. La dignità del calciatore...'

    Calcio & Legge 'Fuori rosa? Sì, ma solo in punizione. La dignità del calciatore...'

     

    Calciomercato.com ha chiesto all’agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti, titolare del corso per aspiranti osservatori di calcio che si terrà a Reggio Emilia sabato 5 maggio (info su www.footballworkshop.it), delucidazioni in merito alle azioni a tutela dei diritti del Calciatore messo “fuori rosa” dalla società di appartenenza.

    Può una società di calcio di Serie A escludere dagli allenamenti un calciatore della prima squadra?

    La risposta è rinvenibile nell’art. 7, comma 1, dell’Accordo Collettivo, ai sensi del quale la Società, oltre a fornire al calciatore le attrezzature idonee alla preparazione e a mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale, non può negare al calciatore il diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, in pratica non può metterlo “fuori rosa”. L’art. 7 dispone, anche, al comma 2, che, salvo i casi di malattia od infortunio accertati, il calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all’estero.

    E se il calciatore venisse meno ai suoi obblighi contrattuali verso la società?

    In tal caso, il calciatore potrebbe subire, come provvedimento sanzionatorio ex art. 11 dell’Accordo Collettivo, l’esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra.

    Ritorniamo al caso della esclusione ingiustificata dagli allenamenti. Come può tutelare i propri diritti il calciatore?

    Quando viene violato da parte della Società il suddetto art. 7, comma 1, dell’Accordo Collettivo, il calciatore può diffidare per iscritto la Società, invitandola ad adempiere, cioè a reintegrare il calciatore nel gruppo della prima squadra. Qualora la società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 3 dalla ricezione della diffida, il calciatore può adire il Collegio Arbitrale per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del contratto.

    Il calciatore ha anche diritto al risarcimento del danno?

    Sì. Il calciatore, sia che ottenga la reintegrazione ovvero la risoluzione contrattuale, ha anche diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% della parte fissa della retribuzione annua lorda.

    Riassumendo, il calciatore non può essere confinato ad allenarsi in un campetto secondario se non per “punizione”?

    E’ proprio così, in quanto l’art. 7 mira a tutelare la dignità professionale del calciatore che, come detto, verrebbe violata in caso di esclusione ingiustificata dagli allenamenti e dalla preparazione precampionato con la prima squadra.

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