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  • Curve chiuse per Milan, Inter, Roma e Torino per cori contro Napoli. Ma la pena è sospesa dalla condizionale

    Curve chiuse per Milan, Inter, Roma e Torino per cori contro Napoli. Ma la pena è sospesa dalla condizionale

    Fa il suo debutto in Serie A la norma riveduta per punire i cori di discriminazione territoriale all'interno degli stadi e a farne le spese sono le tifoserie di Milan, Inter, Roma e Udinese, punite con un'ammenda e l'obbligo di disputare una partita con la curva chiusa. Pena sospesa con la condizionale introdotta recentemente, il che significa che l'applicazione di questa pena sarà operativa nel caso in cui l'episodio fosse reiterato. Ecco il testo completo del dispositivo del Giudice Sportivo: 

     

    Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 21 ottobre 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

    letta la relazione dei Collaboratori della Procura federale relativa alla gara Soc. Roma – Soc. Napoli ove, tra l’altro, si riferisce che “ i sostenitori della Società Roma scandivano il coro - lavali, lavali col fuoco o Vesuvio lavali col fuoco;

    sempre i sostenitori della Roma, dai settori Curva Sud e Curva Nord alle ore 20,38 scandivano in maniera udibile dal centro del campo il coro - Napoli m…., Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera”. In ripetute occasioni la tifoseria napoletana rispondeva con cori “Romani   b....... -”;

    letta la relazione dei Collaboratori della Procura federale relativa alla gara Soc. Milan – Soc. Udinese ove, tra l’altro, si attesta che “Milan: la Curva Sud secondo anello era occupata da circa 7/8 mila tifosi (fonte Polizia di Stato) dove la maggior parte di loro al 16° del primo tempo  intonava il seguente coro: - noi non siamo napoletani, senti che puzza scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani Napoli m….. Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera

    letta la relazione dei Collaboratori della Procura federale relativa alla gara Soc. Torino – Soc. Internazionale ove, tra l’altro, si attesta che “ I tifosi ospiti (Inter) circa 500 su un totale di circa 1.200  intonavano i seguenti cori al 1° pt – Napoli colera – al 2° pt – noi non siamo napoletani – al 3° pt  - Vesuvio, Vesuvio lavali con il fuoco – al 12° pt annuncio speaker anti discriminazione razziale e territoriale al 13° pt  dalla Curva Primavera circa 50 tifosi del Torino cantavano: - lavali, lavali o Vesuvio lavali con il fuoco 

    Di tale deprecabile comportamento dei propri sostenitori le Soc. Roma, Milan, Torino ed Inter devono rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, nella misura indicata, quale minimo edittale, con una sorta di automatismo sanzionatorio, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, con la precisazione che per la Soc. Torino trattasi di “prima violazione”, mentre per le altre società trattasi di violazione successiva alla prima (cfr. CU n. 220 del 20/5/2013, n. 42 del 17/9/2013 e n. 47 del 23/9/2013; con riferimento per la Soc. Roma a quanto disposto dall’art. 21 n. 2 CGS in tema di recidiva).

    P.Q.M.

    delibera di sanzionare la Soc. ROMA con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori;

    delibera di sanzionare la Soc. MILAN con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Secondo Anello della Curva Sud” privi di spettatori;

    delibera di sanzionare la Soc. INTERNAZIONALE con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Secondo Anello Verde ” privi di spettatori (in assenza di precisi criteri normativi in tema di manifestazioni discriminatorie da parte di tifoserie “in trasferta” è equo far riferimento al settore dello stadio in precedenza destinatario di analoga sanzione);

    delibera di sanzionare la Soc. TORINO con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Primavera” privo di spettatori;

    Dispone che l’esecuzione di tali sanzioni sia sospesa per anni uno con l’avvertenza che, nel caso di specifica recidività nell’ambito di tale periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione.   

     


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