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  • Diritti TV:| Giudice decide in 10 giorni

    Diritti TV:| Giudice decide in 10 giorni

    • C.G.
    Domani mattina, davanti al giudice del Tribunale civile di Milano Claudio Marangoni, verrà discusso il ricorso dell'emittente Conto Tv che chiede la sospensione dell'esecutività del contratto tra la Lega Calcio e Sky per la partite di Serie A delle prossime due stagioni. Entro una decina di giorni arriverà la decisione del magistrato. Ricordiamo che Conto Tv aveva già presentato un ricorso cautelare per la sospensiva tra Lega e Sky e il giudice della Corte d'Appello, Giuseppe Tarantola, l'aveva accolto, inibendo l'esecuzione del contratto del valore di 1149 milioni di euro. Successivamente, una decisione di un altro collegio della Corte d'Appello, su reclamo della Lega Calcio, aveva annullato il primo provvedimento stabilendo l'incompetenza della Corte d'Appello a decidere sulla materia. Così Conto Tv ha deciso di proporre un nuovo ricorso per chiedere la sospensione del contratto davanti alla Sezione specializzata in proprietà industriale del Tribunale civile. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso all'unanimità di impugnare la sentenza con la quale il Tar del Lazio ha annullato la delibera dell'Autorità di accettazione degli impegni della Lega Calcio sui diritti tv. Lo ha annunciato con una nota l'Antitrust che evidenzia come la decisione sia stata adottata dal Collegio alla luce delle motivazioni della sentenza. Secondo l'Antitrust, infatti, "il Tar ha rilevato due vizi nella delibera dell'Autorità. Il primo, di procedura, riguarda la consultazione sugli impegni: secondo il Tar, dopo il miglioramento degli impegni da parte della Lega, a seguito del market test, sarebbe stata necessaria una nuova verifica degli impegni stessi da parte di tutti gli interessati. Si tratta di una questione già da tempo affrontata dal Collegio dell'Antitrust secondo il quale tale possibilità va esclusa per non prorogare all'infinito una procedura che di per sè deve essere snella e semplice". Il secondo rilievo attiene al merito della "valutazione degli impegni accettati e resi vincolanti dall'Autorità, ritenuti dal Tar insufficienti a superare l'originaria contestazione contenuta nel provvedimento di avvio dell'istruttoria". A parere del Collegio dell'Antitrust "il Tar è entrato nel merito di una valutazione prettamente economica sul valore dei diritti offerti, prescindendo dichiaratamente dalla corretta definizione del mercato rilevante".

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