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  • 'Filone su stipendi, partner e agenti': ecco cosa rischiano la Juve e i tesserati coinvolti

    'Filone su stipendi, partner e agenti': ecco cosa rischiano la Juve e i tesserati coinvolti

    • Redazione CM
    L’accusa è grave e chiama in causa direttamente in l’articolo 4.1 del Codice di giustizia sportiva, quello che fa riferimento alla violazione del principio di lealtà sportiva. E’ quanto il Procuratore federale Giuseppe Chiné - secondo quanto riportato dall’Ansa - contesta alla Juventus nell’avviso di chiusura delle indagini per il filone su “manovre stipendi, partnership e agenti”. Chiné, dopo aver analizzato il materiale indiziario raccolto dagli inquirenti della Procura della Repubblica di Torino in collaborazione con la Guardia di Finanza e raccogliendo pure i rilievi mossi dalla Consob, ha ritenuto che il club bianconero abbia commesso delle irregolarità inserendo nei bilanci 2020 e 2021 dei risparmi per una cifra vicina ai 90 milioni di euro in virtù dell’accordo stipulato coi propri calciatori e i componenti dello staff tecnico per i pagamenti dilazionati di 4 mensilità dei rispettivi stipendi nel periodo più duro della pandemia.

    Per gli inquirenti, che avrebbero ricevuto ulteriori conferme anche durante gli interrogatori di alcuni calciatori, la rinuncia reale era stata di una sola mensilità. Il gruppo squadra avrebbe firmato un accordo segreto, da non menzionare in interviste (come riferito in una chat Whatsapp dall’ex capitano Giorgio Chiellini) e da non comunicare a terzi, per il quale tre delle quattro mensilità ufficialmente rifiutate sarebbero rientrate tramite bonus da riscuotere in aggiunta alle mensilità successive. Per i magistrati i tagli sugli stipendi risulterebbero fittizi e la Juve avrebbe omesso di notificare in un secondo momento la propria posizione debitoria nei confronti dei suoi tesserati. Dal canto suo, la società bianconera ritiene che non ci fosse certezza dell'obbligo di corresponsione della quota non ancora versata, che era subordinata alla ripresa o alla disputa dei campionati. Una tesi sostenuta con forza anche dalla nuova dirigenza subentrata dopo le dimissioni del precedente CdA.

    In questo filone di inchiesta rientrano le cosiddette side letters, ovvero le scritture private (che non hanno valore legale) sottoposte ai propri calciatori e ai loro rappresentanti al momento di stipulare i suddetti accordi - di cui non c’è però traccia nei bilanci societari - e anche le presunte false fatturazioni emesse nei confronti di alcuni procuratori e delle sei società (sulle quali Chiné si riserva di valutare le rispettive posizioni una volta giunte al termine le indagini delle Procure competenti) con cui la Juventus avrebbe concluso delle operazioni di mercato sulla base di valutazioni di mercato concordate a tavolino per esigenze contabili. Sui tre filoni odierni, la Juve ora ha due settimane di tempo per presentare le sue controdeduzioni.

    Qualora l’impianto accusatorio della Procura Federale fosse ritenuto solido, cosa rischierebbero la Juve ed i soggetti coinvolti? «In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h). L’ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto», recita ancora il testo del Codice di Giustizia Sportiva.
    Il documento sottolinea che le sanzioni sono quelle previste all’articolo 8, che a sua volta, ai commi e alle lettere indicate dice: «Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

    A) ammonizione;

    B) ammenda;

    C) ammenda con diffida;

    G) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente».


    Per quanto riguarda invece il ruolo di dirigenti e tesserati eventualmente coinvolti, la giustizia sportiva prevede che «I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l’applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

    A) ammonizione;

    B) ammonizione con diffida;

    C) ammenda;

    D) ammenda con diffida;

    F) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;

    G) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;H) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell’ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l’esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all’ordine del giorno della assemblea. La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC».

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