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  • Cori razzisti contro Lukaku, chiusa per un turno la curva della Juventus. Sarà il 23 aprile contro il Napoli

    Cori razzisti contro Lukaku, chiusa per un turno la curva della Juventus. Sarà il 23 aprile contro il Napoli

    Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zampone, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 6 aprile 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate. Importante la decisione presa sul caso Lukaku e sui cori di discriminazione razziale rivolti dalla curva bianconera all'attaccante dell'Inter nell'andata di Coppa Italia Juve-Inter. Il giudice sportivo ha scelto di optare per la chiusura per un turno della curva bianconera e la squalifica verrà scontata alla prima occasione possibile, non importa se campionato o Coppa Italia e, di conseguenza, vedrà la Juventus privata dei suoi tifosi il prossimo 23 aprile alle 20.45 quando allo Stadium contro il Napoli.

    LEGGI QUI Le decisioni del Giudice Sportivo su ammoniti ed espulsi

    Gara Soc. JUVENTUS - Soc. INTERNAZIONALE
    Il Giudice sportivo, considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Juventus occupanti il primo anello del settore denominato “Tribuna Sud” levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale Lukaku Bolingoli Romelu.

    Considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione raziale, percepite da tutti e tre i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell’impianto, provenivano dalla maggioranza dei 5.034 occupanti il predetto settore (primo anello del settore denominato “Tribuna Sud”); ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28, nn. 1 e 4, CGS;

    PER QUESTO MOTIVO
    Delibera di sanzionare la Soc. Juventus con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Tribuna Sud”, primo anello, privo di spettatori.


    SOCIETA' 
    Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. FIORENTINA
    per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato diversi fumogeni sul terreno di giuoco, alcuni dei quali, al primo del primo tempo, costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato due oggetti sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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