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  • Giudice Sportivo Serie A: cori razzisti in Cagliari-Milan, nessun provvedimento! Una giornata a Osimhen e Pellegrini

    Giudice Sportivo Serie A: cori razzisti in Cagliari-Milan, nessun provvedimento! Una giornata a Osimhen e Pellegrini

    Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell';A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 22 marzo 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

    SERIE A TIM
    Gare del 18-19-20 marzo 2022 - Undicesima giornata ritorno
    In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

    Gara Soc. VENEZIA – Soc. SAMPDORIA

    Il Giudice Sportivo,
    ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.15 del 21 marzo 2022) in merito alla condotta dell’allenatore Paolo Zanetti

    (Soc. Venezia) consistente nell’aver pronunciato

    un’espressione blasfema al 10° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che l’allenatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva;
    P.Q.M.

    delibera di sanzionare l’allenatore Paolo Zanetti 31854

    (Soc.
    Venezia) con la squalifica per una giornata effettiva di gara.


    a) SOCIETA'
    Il Giudice sportivo,
    premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’undicesima giornata di ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Internazionale, Lazio, Roma, Sampdoria e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1.
    lett. a) b) e d) CGS,

    delibera,

    salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.


    Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere omesso di impedire, al termine del primo tempo, la presenza di un dirigentenel recinto di giuoco che criticava in maniera irrispettosa il Direttore di gara.

    Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bicchieri di plastica pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.


    Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo della gara.


    b) CALCIATORI
    CALCIATORI ESPULSI


    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
    HENRY Thomas (Venezia): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.
    MARI VILLAR Pablo (Udinese): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
    OSTIGARD Leo Skiri (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

    CALCIATORI NON ESPULSI
    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00
    PELLEGRINI Luca (Juventus): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
    OSIMHEN Victor James (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
    PARISI Fabiano (Empoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
    POBEGA Tommaso (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

    RODRIGUEZ LEDESMA Pedro Eliezer (Lazio): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
    RRHAMANI Amir (Napoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).


    ESPULSI
    SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
    NITTI Claudio (Cagliari): per avere, al termine del primo, al rientro negli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gare espressioni gravemente irriguardose; infrazione rilevata da un Assistente.

    d) DIRIGENTI
    AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA
    DE LAURENTIIS Edoardo (Napoli): per avere, al termine del primo tempo, entrando indebitamente nel recinto di giuoco non essendo inserito nella distinta di gara, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara; recidivo.

    e) PREPARATORI ATLETICI
    ESPULSI
    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
    PONDRELLI Giuseppe (Cagliari): per avere, al 14° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto ufficiale.

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