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  • Giudice Sportivo: squalificati Hateboer, Amrabat e altri 3. Multate 5 squadre

    Giudice Sportivo: squalificati Hateboer, Amrabat e altri 3. Multate 5 squadre

    Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’11 ottobre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

    CALCIATORI ESPULSI

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

    CECCHERINI Federico (Hellas Verona):
    per avere, al 50° del secondo tempo, durante l’interruzione dovuta all’invasione di campo da parte di un sostenitore locale, inveito verso quest’ultimo mentre lo stesso veniva portato fuori dal terreno di giuoco, generando così una situazione di tensione tra le panchine che sfociava anche in spinte reciproche con un calciatore avversario.

    RADOVANOVIC Ivan (Salernitana): per avere, al 50° del secondo tempo, durante l’interruzione dovuta all’invasione di campo da parte di un sostenitore locale, uscendo di corsa dal terreno di gioco, raggiunto un calciatore avversario spingendolo, generando così una situazione di tensione tra le panchine.

    CALCIATORI ESPULSI

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA


    HJULMAND Morten Blom Due (Lecce): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

    CALCIATORI NON ESPULSI

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    AMRABAT Sofyan (
    Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    HATEBOER Hans (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).


    SOCIETA'

    Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. SALERNITANA per non avere impedito che un suo sostenitore, al 50° del secondo tempo, facesse indebito ingresso sul terreno di giuoco, correndo sotto la curva della squadra avversaria, con atteggiamento provocatorio e irridente.

    Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, due petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 54° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco tre bicchieri semi pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco tre bicchieri pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio della gara

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