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  • Juve, il devastante Libro Nero di Paratici e il 'ricatto' di Cherubini

    Juve, il devastante Libro Nero di Paratici e il 'ricatto' di Cherubini

    La Corte d'Appello federale ha reso note le motivazioni della sentenza sul caso plusvalenze Juventus e ha posto l'accento su uno degli elementi più rilevanti dell'indagine: il famoso Libro Nero di Fabio Paratici. Un documento 'inquietante' come lo definisce la Caf e con una 'portata devastante sul piano della lealtà sportiva'.

    La Corte pone l'accento non solo sul contenuto del Libro Nero, quanto più sul contesto in cui esso è stato redatto da Federico Cherubini. Nelle motivazioni si legge che è stato preparato come documento da utilizzare nella discussione con Paratici in fase di trattativa per il rinnovo del proprio contratto: la sua funzione era utile a contraddire l'ex dirigente bianconero, mettendo sul piatto quelle che lo stesso Cherubini riteneva importanti 'differenze di vedute', cioà l'utilizzo di un sistema di plusvalenze artificiali.

    IL TESTO - Sul materiale probatorio disponibile si tornerà anche al momento del giudizio rescissorio. Per quanto d’interesse della fase rescindente qui trattata è senz’altro sufficiente il richiamo ai più rilevanti elementi dimostrativi, citati anche dalla Procura federale.

    Primo tra tutti è l’inquietante “Libro Nero di FP” (cioè Fabio Paratici). Un tale documento, si noti, non è mai stato disconosciuto dal redattore (Federico Cherubini) ed è stato difeso dalla FC Juventus S.p.A. che, unitamente al predetto dirigente, lo ha fatto proprio, solo proponendone una interpretazione diversa rispetto a quella offerta dalla Procura federale, sostenendo si trattasse di un normale “appunto” di lavoro.

    Ora, l’elemento dimostrativo più rilevante, ad avviso della Corte federale, non è solo il contenuto testuale di detto “Libro Nero di FP”, di per sé sin troppo esplicito. Rileva piuttosto (quale conferma irredimibile del relativo esatto contenuto) il contesto nel quale esso è stato redatto. Emerge, invero, che detto “Libro” fosse stato preparato dal Cherubini come documento da utilizzare nella propria discussione con Paratici in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale (la circostanza è confermata dalle stesse dichiarazioni del Cherubini; si veda il file n. 656108 trasmesso alla Procura federale dalla Procura della Repubblica). Naturalmente, non è qui rilevante operare interpretazioni esorbitanti o azzardare qualificazioni circa il comportamento in sé del Cherubini o il rapporto con Fabio Paratici. Ma ben si comprende, ad una lettura distaccata di una simile circostanza, la capacità disvelatrice di detto Libro Nero. È evidente che Cherubini era pronto a contraddire con Paratici per discutere il proprio contratto (accettandolo o rifiutandolo, non importa) ed era pronto a mettere sul tavolo della discussione quelle che lo stesso Cherubini riteneva essere importanti “differenze di vedute”: cioè il fatto che Fabio Paratici avesse costantemente operato attraverso un sistema di plusvalenze artificiali.

    Ed è chiaro che nello scrivere il “Libro Nero di FP”, Cherubini rappresentava fatti veri che oggi non possono più essere efficacemente rinnegati.

    È per questa ragione che il mancato disconoscimento del documento e la mancata presa di distanza da esso della FC Juventus S.p.A. - a prescindere da ogni ulteriore rilevanza - ha una portata devastante sul piano della lealtà sportiva. Da esso si trae la consapevolezza di un crescendo di difficolta economico-finanziaria della FC Juventus S.p.A. nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021 (“come siamo arrivati qui?”) e della difficoltà di uscirne. E si individua anche il metodo rimediale che il Cherubini testimonia essere stato applicato da Fabio Paratici: “utilizzo eccessivo plusvalenze artificiali” (la cui conseguenza è un “beneficio immediato” ma anche un negativo “carico ammortamenti” per il futuro).

    Il contenuto del “Libro Nero di FP” costituisce un elemento oggettivo non equivocabile. Tanto più tenuto conto della circostanza (e vi si tornerà oltre più diffusamente) che scopo del processo sportivo non è, evidentemente, inferire la consumazione di eventuali fattispecie di illecito a carattere penalistico. Oggetto di giudizio è solo la violazione delle norme sportive: nello specifico, dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 31, comma 1.

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