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    Plusvalenze, ecco spiegato perché la Juve è stata punita e gli altri club no

    Plusvalenze, ecco spiegato perché la Juve è stata punita e gli altri club no

    Illecito grave, ripetuto e prolungato. Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza con cui la Corte di appello Figc ha sanzionato la Juventus con 15 punti di penalizzazione nel caso plusvalenze, oltre all'inibizione di Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Maurizio Arrivabene e gli altri dirigenti. Nelle 37 pagine delle motivazioni, la Caf spiega che: "La Juve ha commesso un illecito disciplinare sportivo, tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione".

    Nel testo pubblicato oggi dalla Figc si fa riferimento anche alle altre società coinvolte nello scambio di plusvalenze con la Juventus, e si spiega il motivo per il quale per queste società non è stato riaperto il procedimento e, quindi, non sono stati presi provvedimenti. 

    Di seguito i passaggi del dispositivo nei quali si fa riferimento agli altri club. 


    Discorso diverso deve svolgersi per gli altri deferiti.

    Va anzitutto premesso che nella documentazione acquisita dalla Procura federale, diversamente da quanto accaduto per la FC Juventus S.p.A., non sussistono evidenze dimostrative specifiche che consentano di sostenere efficacemente l’accusa nei confronti delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936. E tanto meno appare possibile sostenere che vi sia stata (come sostenuto nel deferimento) una sistematica alterazione di più bilanci. Le intercettazioni, i manoscritti (incluso il “Libro Nero di FP”), la documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica di Torino non coinvolgono direttamente tali società.

    Quanto alla UC Sampdoria, l’unica intercettazione di rilievo risulta essere quella contenente un riferimento riguardante l’operazione Audero-Peeters-Mulé conclusa appunto tra la FC Juventus S.p.A. e la UC Sampdoria. Alla detta intercettazione, che sembra riferirsi alla predetta operazione, può aggiungersi una mail inviata in data 27.1.2019 dall’avv. Romei (UC Sampdoria) a Cherubini (FC Juventus S.p.A.) nella quale il primo scrive: “Peeters: cessione alla Juve e prestito alla Samp. Ricordo che abbiamo due ipotesi: 2,5 + 1,5 + 50% oltre i due milioni”; 3 + 1 bonus + 50% oltre i due milioni”; anche fare a metà strada”. Su Audero mi sembra che sia tutto ok. Prestito con obbligo (16+4)”. Si tratta però di una sola operazione, certamente sospetta (come aveva correttamente evidenziato la decisione n. 0089/CFA-2021-2022 del 27 maggio 2022, qui revocata), ma per la quale non può raggiungersi (quanto meno dal lato della UC Sampdoria) certezza di illiceità e che comunque non appare sufficiente per sostenere una accusa rivolta ad una sistematica alterazione dei bilanci, avendo così impostato il proprio deferimento la Procura federale. Quanto alle società Parma Calcio 1913, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936, la Procura federale richiama in sede di revocazione,
    a sostegno della tesi accusatoria, le contestazioni della Consob. Dette contestazioni, però, si riferiscono (se osservate dal lato “opposto” alla FC Juventus S.p.A. invece sempre presente in tutte le operazioni) a tre operazioni.

    Si tratta degli scambi Lanini-Minelli, Masciangelo-Brunori e Lamanna-Barbieri, condotti da tre società diverse (rispettivamente Parma, Novara e Pescara), uno per società e senza alcuna reiterazione nell’arco di più esercizi. Nessuno può dubitare che le operazioni in esame scontino, guardandole dal lato della FC Juventus S.p.A., lo stesso vizio che sopra si è commentato per gli scambi compiuti dalla medesima FC Juventus S.p.A. con controparti straniere (tenuto conto della volontà di eseguirle come scambio basandosi, nel caso delle società appartenenti alla Figc, sulla stanza di compensazione per effetto della quale pagamenti incrociati società di serie A o di B si compensano a meno che non sia diversamente disciplinato). Ma, come è stato efficacemente osservato dalle difese dei club interessati, due considerazioni appaiono insuperabili ai fini di una statuizione di condanna.

    Non può esservi alcuna sistematicità da contestare in una singola operazione (prima considerazione). Una condanna di Parma, Novara e Pescara per il mero “contatto” con la FC Juventus S.p.A. risulterebbe ingiustificata (seconda considerazione) in assenza di prove oggettive della violazione, non vista dal lato della FC Juventus S.p.A., ma appunto da quello delle deferite qui trattate. Prova che, proprio con riguardo alle citate società, non è rinvenibile nella documentazione prodotta dalla Procura federale. Il tutto senza considerare la rilevanza per la sola FC Juventus S.p.A. dei principi contabili internazionali indicati dalla Consob, che non trovano invece applicazione (nei medesimi termini) per le società italiane non quotate. Ma, allora, il sospetto che eventualmente può inferirsi con riguardo alle suddette società non è sufficiente a determinare una condanna. Tanto più in riferimento a contestazioni che nel ricorso per revocazione appaiono sostanzialmente abbandonate dalla Procura federale. Ci si riferisce agli scambi di giocatori direttamente intervenuti tra società diverse dalla FC Juventus S.p.A., in particolare gli scambi diretti tra Pescara e Parma o tra Sampdoria e Chievo Verona (quest’ultimo addirittura estromesso dal FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO giudizio), che originariamente erano stati inclusi nel deferimento come capo di incolpazione, e che poi non risultano più citati nel ricorso per revocazione, né ulteriormente sostenuti da evidenze documentali ulteriori. Depotenziandosi, dunque, la tesi accusatoria anche per tale oggettiva ragione.

    Infine, poco o nulla è provato dalla Procura federale con riguardo alle società FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Pisa Sporting Club ed Empoli FC, società sostanzialmente non presenti nelle intercettazioni della FC Juventus S.p.A., fatta sola eccezione per un cenno operato nei confronti del Genoa, ma senza la partecipazione diretta di alcun responsabile di tale società e in forma oggettivamente generica (senza cioè alcuna indicazione di giocatori specifici).

    Questa Corte, dunque, per i deferiti diversi dalla FC Juventus S.p.A. (rispetto alla quale valgono invece tutte le considerazioni già svolte e valgono le risultanze della duplice indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Torino e dalla Consob), si è dovuta confrontare con la struttura della domanda contenuta nel deferimento, non potendo la Corte stessa sostituire una eventuale autosufficienza di singole violazioni rispetto invece alla richiesta di riconoscimento di una sistematica violazione dell’art. 4 e 31 CGS, e per più esercizi (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 71/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 18/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 103/2020-2021). E soprattutto non potendo la Corte - come già si è segnalato - superare l’assenza, dal lato delle società UC Sampdoria, FC Pro Vercelli 1892, Genoa CFC, Parma Calcio 1913, Pisa Sporting Club, Empoli FC, Novara Calcio e Delfino Pescara 1936, di evidenze documentali in grado di offrire certezza della sussistenza della violazione effettivamente contestata.

    Per tale ragione, non sussistono ragioni sufficienti per sanzionare tali società".

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