Serie B: Prova tv, tolta squalifica a Grillo
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 dicembre 2012, ha assunto le decisioni
qui di seguito riportate:
COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 24 dicembre 2012" " " N. 21
1) SERIE BWIN
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
Gara Soc. CROTONE – Soc. VARESE
Il Giudice Sportivo,premesso che:
al 50° del secondo tempo il calciatore Grillo Fabrizio (Soc. Varese) veniva espulso “perché a
giuoco fermo scalciava da terra un avversario”;
la Soc. Varese, in persona dell’Amministratore Delegato, ha fatto pervenire a questo Ufficio, alle
ore 12.09 del 24 dicembre 2012, rituale e tempestiva richiesta ex art. 35 comma 1.3) CGS
allegando filmati diretti a documentare l’estraneità del Grillo al fatto di condotta violenta sanzionato da un Assistente;
ritenuto che:
le acquisite riprese televisive, sono di piena garanzia tecnica e di perfetta intelleggibilità; le immagini televisive in questione devono ritenersi pienamente utilizzabili come prova di
estraneità ad una condotta violenta sanzionata dall’Assistente;
che tali immagini documentano che, nelle circostanze in causa, il Grillo non ha posto in essere il tentativo di violenza nei confronti dell’avversario, così come erroneamente ritenuto dall’Assistente, che induceva l’Arbitro ad espellere il calciatore;
P.Q.M.
esclude ogni responsabilità disciplinare nei confronti del calciatore Grillo Fabrizio (Soc. Varese).
* * * * * * * * * a) SOCIETA'
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ventesima giornata andata
sostenitori della Società Novara e Verona hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12
comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 20.000,00 con diffida : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 31° ed al 35° del secondo tempo, lanciato un oggetto verso un Assistente che veniva colpito all'orecchio sinistro, causandogli lieve dolore e per avere, inoltre, attinto un Assistente con sputi sulla schiena; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 27° del secondo
tempo, rivolto all'Arbitro un coro insultante.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere tre petardi nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
ROSSI Andrea (Cesena): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere,
all'atto del provvedimento disciplinare, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti
dell'Arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BOMBAGI Francesco (Reggina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CARROZZA Alessandro (Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
DE VITIS Alessandro (Padova): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
DJOKOVIC Damjan (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
ROMIZI Marco Augusto (Bari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARACCIOLO Antonio (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
CARIDI Gaetano (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
CEPPITELLI Luca (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
DAPRELA Fabio (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
EBAGUA Osarimen (Varese): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato
(Ottava sanzione).
GALARDO Antonio (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
IUNCO Antimo (Bari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta
sanzione).
LAURINI Vincent Alain (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
MACCARONE Massimo (Empoli): per comportamento non regolamentare in campo; già
diffidato (Quarta sanzione).
QUADRINI Daniele (Grosseto): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato
(Quarta sanzione).
RICCI Luca (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato
(Quarta sanzione).
SFORZINI Ferdinando (Grosseto): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
TIRIBOCCHI Simone (Pro Vercelli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
VINETOT Kevin Mathieu (Crotone): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).