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  • UFFICIALE, la Figc respinge il ricorso dell'Inter: con il Bologna si gioca. Accolto quello della Salernitana, tolti il -1 e il 3-0 per l'Udinese

    UFFICIALE, la Figc respinge il ricorso dell'Inter: con il Bologna si gioca. Accolto quello della Salernitana, tolti il -1 e il 3-0 per l'Udinese

    Niente da fare per l'Inter: respinto il ricorso per avere lo 0-3 a tavolino con il Bologna, si dovrà giocare. La Corte Sportiva d'Appello ha comunicato di aver respinto il reclamo dei nerazzurri, che chiedevano la vittoria per la gara non disputata il 6 gennaio (Bologna-Inter) a causa delle disposizioni della Asl, che aveva bloccato la disputa causa Covid. Respinto anche il ricorso dell'Udinese, viene quindi omologata la sconfitta con l'Atalanta dello scorso 9 gennaio (2-6 per i bergamaschi alla Dacia Arena di Udine).

    SALERNITANA OK - Sorride invece la Salernitana, il cui reclamo viene accolto: cancellato lo 0-3 a tavolino con l'Udinese e annullato il punto di penalità per la stagione sportiva 2021-2022.

    TUTTE LE DECISIONI

    RICORSO UDINESE

    LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE SEZIONI UNITE

    composta dai Sigg.ri:
    Carmine Volpe – Presidente
    Pasquale Marino – Componente
    Patrizio Leozappa – Componente
    Lorenzo Attolico – Componente
    Andrea Lepore – Componente (relatore)
    Franco Granato – Rappresentante A.I.A.

    nell’udienza fissata il 14 febbraio 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 160/CSA/2021-2022, proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. in data 27.01.2022, avverso la decisione in merito alla gara Udinese/Atalanta del 09.01.2022; uditi gli Avv.ti Rolando Favella, Enrico Lubrano e Luciano Ruggiero Malagnini per la reclamante, l’Avv. Gian Pietro Bianchi per la società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., l’Avv. Duccio Traina per la Lega Nazionale Professionisti serie A; ha pronunciato il seguente

    DISPOSITIVO

    Respinge il reclamo in epigrafe.
    Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.


    RICORSO INTER

    LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE SEZIONI UNITE

    composta dai Sigg.ri:
    Carmine Volpe – Presidente
    Pasquale Marino – Componente
    Patrizio Leozappa – Componente
    Lorenzo Attolico – Componente (relatore)
    Andrea Lepore – Componente
    Franco Granato – Rappresentante A.I.A.

    nell’udienza fissata il 14 febbraio 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 155/CSA/2021-2022, proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. in data 23.01.2022, avverso la decisione in merito alla gara Bologna/Inter del 06.01.2022; uditi l’Avv. Angelo Capellini e la Prof. Luisa Torchia, per la reclamante, l’Avv. Mattia Grassani e il Dott. Claudio Fenucci per la società Bologna F.C. 1909 e l’Avv. Duccio Traina per la Lega Nazionale Professionisti Serie A; ha pronunciato il seguente

    DISPOSITIVO

    Respinge il reclamo in epigrafe.
    Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.


    RICORSO SALERNITANA

    LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE SEZIONI UNITE
    composta dai Sigg.ri:
    Carmine Volpe - Presidente
    Pasquale Marino - Componente
    Patrizio Leozappa – Componente (relatore)
    Lorenzo Attolico - Componente
    Andrea Lepore - Componente
    Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

    nell’udienza fissata il 14 febbraio 2022, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 154/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. in data 19.01.2022, avverso le sanzioni:

    - perdita della gara per 0-3;
    - penalizzazione di 1 punto in classifica per la stagione sportiva 2021-2022, inflitte alla reclamante in relazione alla gara Udinese/Salernitana del 21.12.2021; uditi gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Francesco Fimmanò e Salvatore Sica;

    ha pronunciato il seguente

    DISPOSITIVO
    Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, annulla le sanzioni irrogate e ordina di comunicare il provvedimento alla Lega Nazionale Professionisti serie A per il conseguente svolgimento della gara.
    Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC.

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