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    Figc, sospesa la norma anti-Superlega: il comunicato

    Figc, sospesa la norma anti-Superlega: il comunicato

    La Federazione Italiana Giuoco Calcio si adegua alla normativa europea e di conseguenza la norma istituita nei giorni del lancio della Superlega, che garantivano l'esclusione dal campionato nazionale a tutti i club che avrebbero aderito a quel progetto (poi tramontato) o a progetti simili nel futuro (la regola è rimasta attiva).

    Oggi però, con un comunicato ufficiale, la FIGC ha sospeso la cosiddetta "norma anti-Superlega" adeguandosi a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea.

    IL COMUNICATO 
    "Il Presidente Federale vista la delibera del Consiglio Federale adottata nella riunione del 17 maggio 2021, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 243/A del 18 maggio 2021, e la delibera del Consiglio Federale adottata nella riunione del 20 dicembre 2023, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 140/A
    del 21 dicembre 2023; visto, in particolare, l’art. 16, comma 2, lett. a) delle NOIF, di cui al Comunicato Ufficiale n. 243/A del 18 maggio 2021, nel quale cosi si legge “[….] se partecipano a competizioni organizzate tra associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC”;
    visti, altresì, il punto A-1) della Sezione II) “ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ DI SERIE A”, il punto A-1) della Sezione III “ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ DI SERIE B” e il punto A-1) della Sezione V “ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ DI SERIE C”, di cui al Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, nel quale così si legge: “ [….] contenente […] l’impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC”;
    ritenuto opportuno analizzare la formulazione delle suddette norme alla luce della sentenza C-333/21 della Corte Giustizia dell’Unione Europea del 21 dicembre 2023;
    visto l’art. 24, comma 3 dello Statuto Federale;
    sentiti i Vice Presidenti federali
    delibera di sospendere temporaneamente, nelle more dell’espletamento dei richiamati approfondimenti, l’efficacia delle disposizioni di cui al richiamato art. 16, comma 2, lett. a) delle NOIF, di cui al Comunicato Ufficiale n. 243/A del 18 maggio 2021, limitatamente alla parte in cui così si legge: “ […..] se partecipano a competizioni organizzate tra associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC”, nonché alle richiamate lett. A-1) della Sezione II), lett. A-1) della Sezione III) e lett. A-1) della Sezione V), di cui al Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, limitatamente alla parte in cui così si legge: “[….] contenente […..] l’impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC”.

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