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  • Giudice Sportivo: multe a Spal, Samp e Napoli

    Giudice Sportivo: multe a Spal, Samp e Napoli

    Il Giudice sportivo, 
     
    premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata andata sostenitori delle Società Atalanta, Juventus, Milan e Parma hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); 
     
    considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con efficacia esimente, 
     
    delibera 
     
    di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. 
     
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    Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. NAPOLI
    per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 - C.U. n. 129/CSA). 
     
    Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. 
     
    Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. SPAL 2013
    a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti causa equipaggiamento non regolamentare di calciatore. 
     
     

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