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  • Giudice Sportivo: due giornate a Banda, una a Politano e Osimhen.  Cori razzisti, chiusa la curva del Verona

    Giudice Sportivo: due giornate a Banda, una a Politano e Osimhen. Cori razzisti, chiusa la curva del Verona

    • Redazione CM
    Due giornate di squalifica a Lameck Banda, una a Matteo Politano e Victor Osimhen. Sono alcune delle decisioni del Giudice Sportivo dopo la 17ª giornata di Serie A: in tutto sono nove i giocatori fermati per il prossimo turno di campionato. Chiusa per due giornate la Curva Sud Inferiore del Verona per cori razzisti in occasione della gara contro il Cagliari.

    B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

    Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 dicembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

    N. 49

    SERIE A TIM                                                                                         

    Gare del 22-23 dicembre 2023 - Diciassettesima giornata andata


    In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



    Gara Soc. HELLAS VERONA – Soc. CAGLIARI

    Il Giudice sportivo,

    considerato che, al 7° del secondo tempo, sono stati intonati cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della Soc. Cagliari;

    considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale, posizionati in varie parti dell’impianto, riportavano, nella loro relazione, che tali cori venivano intonati da circa 1.000 dei 1.900 sostenitori della Soc, Hellas Verona occupanti il settore denominato “Curva Sud Inferiore”

    considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi;

    P.Q.M.

    delibera di sanzionare la Soc. Hellas Verona con l’obbligo di disputare due gare con il settore denominato “Curva Sud Inferiore” privo di spettatori, e di revocare la sospensione della pena comminata con C.U. n. 246 del 13 giugno 2023 così come previsto dall’art. 28 comma 7 CGS.

    a) SOCIETA'

    Il Giudice sportivo,

    premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dicisettesima giornata di andata sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Hellas Verona, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Salernitana, Sassuolo, Torino e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

    considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, 
    delibera,

    salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

    * * * * * * * * *

    Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 26° del primo tempo, intonato ripetutamente cori beceri nei confronti della tifoseria della squadra avversaria.

    Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.

    Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bicchieri di plastica semi-pieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

    Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere alcuni suoi sostenitori, sia al termine del primo tempo sia al termine della gara, gridato espressioni insultanti all'Arbitro mentre usciva dal recinto di giuoco.

    b) CALCIATORI

    CALCIATORI ESPULSI

    SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

    BANDA Lameck (Lecce): per avere, al 38° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale proferendo ripetutamente espressioni irriguardose.

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    FIORILLO Vincenzo (Salernitana): per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, alzandosi dalla panchina, spinto con foga, all'altezza del petto, un calciatore della squadra avversaria che tentava di recuperare il pallone.

    MAKOUMBOU Antoine (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

    OSIMHEN Victor James (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

    POLITANO Matteo (Napoli): per avere, al 22° del secondo tempo, in reazione ad un fallo, mentre il Direttore di gara fermava il giuoco, colpito con il piede un calciatore avversario. 


    CALCIATORI NON ESPULSI

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    CAMBIASO Andrea (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    DUDA Ondrej (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    MARI VILLAR Pablo (Monza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

    PONGRACIC Marin (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    d) OPERATORI SANITARI

    ESPULSI

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    BERTUZZI Marco (Sassuolo): per avere, al 23° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.

    e) ALTRI TECNICI

    ESPULSI

    SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

    RIGGIO Marco (Sassuolo): per avere, al 23° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.

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