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  • Vincolo su San Siro, le motivazioni del TAR: 'Ecco perché il ricorso è inammissibile'

    Vincolo su San Siro, le motivazioni del TAR: 'Ecco perché il ricorso è inammissibile'

    “Il ricorso è inammissibile, in parte per difetto di interesse, laddove contesta i pareri espressi dalla Soprintendenza e dal Segretariato Regionale, in parte per difetto di giurisdizione, laddove censura la configurabilità di un archivio esposto in ragione della non riconducibilità dei beni interessati al patrimonio comunale”. È questa la posizione con cui il TAR della Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune sul vincolo per il secondo anello di San Siro. Al centro ci sono infatti due temi: da un lato il tema del parere della Soprintendenza sul vincolo, dall’altro un secondo parere legato alle targhe esposte sul muro del Meazza per i successi di Inter e Milan.

    “Le due disposizioni palesano che la verifica di interesse culturale ha ad oggetto immobili risalenti ad oltre settanta anni, pertanto ogni valutazione anticipata non assume rilievo ai fini della configurabilità della dichiarazione di interesse culturale”, si legge nelle motivazioni.

    La tesi del Comune secondo cui sarebbe già effettivo il vincolo “non è condivisibile, perché il dato soggettivo non muta la natura e gli effetti delle note impugnate, che non sono espressive di potere amministrativo, intervenendo rispetto ad una fattispecie cui non si correla, per ragioni temporali, l’attribuzione in base alla legge del potere di rendere la dichiarazione di interesse culturale e di apporre il relativo vincolo”. “Nello stesso senso, è destituita di fondamento la tesi del Comune secondo la quale le note integrerebbero un provvedimento ad efficacia differita”.

    “Le note impugnate esprimono solo un parere facoltativo, che l’amministrazione ha reso in ragione della richiesta del Comune e della situazione concreta rappresentata”.

    “Anche ad ammettere l’incidenza meramente fattuale dell’opinione espressa dalle amministrazioni resistenti sui rapporti in itinere tra le due società calcistiche e il Comune, resta fermo che essa non radica l’interesse di quest’ultimo all’impugnazione, siccome rivolta avverso atti di natura non provvedimentale, che non incidono in termini giuridicamente rilevanti sulla sfera giuridica dell’amministrazione comunale”.

    “Va pertanto ribadita l’inammissibilità dell’impugnazione, per carenza di interesse, nella parte relativa alla contestazione delle note della Soprintendenza e del Segretariato Regionale, laddove, in via meramente preventiva, evidenziano l’impossibilità di negare la sussistenza di un interesse culturale semplice del secondo anello in vista della futura verifica”.

    Sulla questione legata alle targhe sui successi di Inter e Milan, il Tar spiega che “il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono inammissibili, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nella parte in cui contestano la nota del Segretariato Regionale per la Lombardia 7 agosto 2023, laddove, richiamando le valutazioni espresse dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica per la Lombardia, ha attribuito ‘valenza come archivio esposto della tribuna ovest dello Stadio per le targhe/epigrafi che documentano i successi nazionali e internazionali di Inter e Milan. Trattandosi di archivio pubblico, in quanto di proprietà comunale, esso è tutelato ex lege ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 42/2004”.

    “L’amministrazione comunale contesta la nota in esame deducendo che le targhe, che comporrebbero l’archivio, non sono di proprietà comunale, ma delle società calcistiche F.C. Internazionale Milano S.p.A e A.C. Milan S.p.A., contrariamente a quanto ritenuto dalle amministrazioni resistenti che hanno configurato l’esistenza di un archivio esposto sul presupposto della proprietà comunale delle targhe”.

    “La controversia attiene ai presupposti costitutivi della fattispecie appena delineata ed in particolare ha ad oggetto l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà su tali beni, che secondo le amministrazioni resistenti è riferibile al Comune, mentre quest’ultimo la riferisce alle due società calcistiche. Pertanto la giurisdizione va riferita al giudice ordinario, perché la controversia concerne la proprietà, pubblica o privata, di determinati beni, sicché investe direttamente l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione di diritti soggettivi, dei privati o della Pubblica Amministrazione, non correlati all’esercizio di potere imperativo. Ne deriva che il ricorso in parte qua è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo”.

    “In definitiva, il ricorso introduttivo e il successivo ricorso per motivi aggiunti sono inammissibili, in parte per carenza di interesse e in parte per difetto di giurisdizione”, conclude il TAR.
     

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    Korny
    Korny

    questo dovrebbe far capire, anche ai ciechi, chi è sala. uno che fa un ricorso nel 2024 su qualco...

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