Calciomercato.com

  • Diritto in gol: è iniziato ufficialmente il calciomercato, tutte le regole da sapere

    Diritto in gol: è iniziato ufficialmente il calciomercato, tutte le regole da sapere

    Calciomercato.com ha posto all'Avv. Jean-Christophe Cataliotti, Agente FIFA e titolare dei corsi di Reggio Emilia per aspiranti osservatori e intermediari (per info si rimanda al sito www.footballworkshop.it), alcune domande sulle norme che regoleranno il calciomercato invernale.

    2015: da poche ore il calciomercato ha aperto ufficialmente i battenti. Ma quali sono le norme che gli operatori devono rispettare?
    "Circa i trasferimenti dei calciatori professionisti, gli operatori di mercato devono rispettare quanto disposto dall'art. 102 delle norme organizzative interne della FIGC, secondo il quale tra le società professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con calciatore professionista a condizione che questi vi consenta per iscritto. Il comma 2 evidenzia che la cessione del contratto può avvenire a titolo definitivo o temporaneo (prestito) soltanto nei periodi annualmente dal Consiglio Federale (il periodo di tesseramento invernale prenderà il via lun 5 gennaio 2015 e si concluderà lun 2 febbraio 2015 alle ore 23). 

    E' interessante sapere - come stabilisce il comma 3 del suddetto articolo - che negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano un “premio di rendimento” a favore della società cedente, determinato con criteri specificatamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste".

    E gli accordi di partecipazione come sono regolati?
    "L'art. 102 bis che regolava le c.d. comproprietà è stato abrogato a far data dal 27 maggio 2014; verranno, pertanto, applicate le seguenti regole transitorie per gli accordi di partecipazione in essere alla data di abrogazione della norma, e cioè:
    1. le risoluzioni degli accordi di partecipazione da effettuarsi entro la stagione sportiva 2013/2014 nei termini stabiliti dal Consiglio Federale, non necessitano dell’assenso del calciatore; 
    2. i rinnovi degli accordi di partecipazione da effettuarsi entro la stagione sportiva 2013/2014,secondo le modalità previgenti, non potranno superare la scadenza del 30 giugno 2015, data entro la quale dovranno comunque essere definite. Ai fini dei rinnovi, necessiterà l’assenso del calciatore;
    3. le risoluzioni degli accordi di partecipazione eventualmente rinnovati fino al 30 giugno 2015 e le risoluzioni delle compartecipazioni relative a diritti di opzione per cessioni stipulate nella stagione sportiva 2013/14 potranno essere effettuate anticipatamente, anche al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti, senza l’assenso del calciatore, qualora si definiscano a favore della società titolare del tesseramento. Dette risoluzioni dovranno essere effettuate secondo le modalità previgenti;
    4. le risoluzioni degli accordi di partecipazione eventualmente rinnovati fino al 30 giugno 2015 le risoluzioni delle compartecipazioni relative a diritti di opzione per cessioni stipulate nella stagione sportiva 2013/14 potranno essere effettuate anticipatamente e con l’assenso del calciatore, qualora si definiscano a favore della società titolare del diritto di partecipazione.
    Dette risoluzioni dovranno essere effettuate secondo le modalità previgenti;
    5. le risoluzioni degli accordi di partecipazione valevoli per la stagione 2014/2015, eventualmente non definite in via anticipata, dovranno essere effettuate, nei termini che verranno stabiliti dal Consiglio Federale, senza l’assenso del calciatore;
    6. fermo quanto sopra, le fattispecie previste dai commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 102 bis saranno regolate secondo le modalità previgenti, fino ad esaurimento al 30 giugno 2015". 
     

    Altre Notizie