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  • Sampdoria, Ferrero prosciolto per 'difetto di querela'

    Sampdoria, Ferrero prosciolto per 'difetto di querela'

    Emergono dettagli relativi alla vicenda che recentemente ha coinvolto Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, che il gup ha prosciolto evitando il rinvio a giudizio per la questione relativa al caso Obiang, con il patron blucerchiato  accusato di dichiarazione fraudolenta, autoriciclaggio e truffa per la sottrazione di 1 milione e 159mila euro dalle casse blucerchiate.

    RICOSTRUZIONE - La vicenda ormai è nota. ​La Sampdoria aveva ingaggiato un’azienda cinematografica, la Vici Srl amministrata dalla figlia Vanessa, versando 1 milione e 159 mila euro per ristrutturare gli impianti sportivi del club a Bogliasco. La stessa azienda ha poi usato parte delle somme per coprire i debiti di altre quattro società del gruppo imprenditoriale del 'Viperetta'. ​Secondo i pm romani, quei soldi sarebbero serviti a Ferrero, alla figlia Vanessa e al nipote Giorgio per coprire le perdite delle sue società. La Sampdoria aveva sottoscritto un contratto con la Vici per il centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco. I lavori prevedevano “una nuova residenza atleti, il rifacimento dei campi di allenamento e della prima squadra, e la realizzazione di nuovi spogliatoi”. Tutte operazioni che però non rientrano del core business della Vici, specializzata in campo cinematografico.

    Dai conti di Vici sono partiti 17 assegni circolari, per un totale di 805 mila euro alla Livinston Spa, amministrata da Ferrero, utilizzati per saldare il prestito fatto dalla Farvem Real Estate, altra società del Viperetta, mentre 102 mila euro sono stsati destinati alla Circuito Gestioni Cinematografiche e Sviluppo (Cgcs), e due bonifici da 110 mila euro alla Film 9 Srl e alla V Production Srl.

    MOTIVAZIONI - Oggi Il Fatto Quotidiano rende note le motivazioni per le quali il gup Alessandro Arturi ha deciso di scagionare Ferrero. Il giudice ha definito "​lacunosa ed incompleta” l'accusa, basata “esclusivamente su asserzioni che, sebbene legittimate da indiscutibili profili di perplessità ricavati dalla singolare tempistica di flussi finanziari tra società dello stesso gruppo imprenditoriale, si presentano eccessivamente sbrigative ed apodittiche”.

    Però, aggiunge successivamente il gup, “la singolare scansione cronologica del versamento si incastra con millimetrica precisione nei termini di scadenza dei pagamenti dei debiti contratti, ma l’ipotetica ricostruzione alternativa dell’operazione finanziaria interna al gruppo Ferrero non legittimerebbe il rinvio a giudizio" perché non si può procedere per difetto di querela.

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