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  • I calciatori e gli agenti 'Rapporti difficili, tra procure, disdette, amori e liti'

    I calciatori e gli agenti 'Rapporti difficili, tra procure, disdette, amori e liti'

    Calciomercato.com ha posto all’Agente FIFA Jean-Christophe Cataliotti, titolare del corso di Reggio Emilia per la preparazione all’esame agenti dei calciatori (per informazioni si rimanda al sito www.footballworkshop.it), alcune domande su come sono regolati contrattualmente i rapporti tra un “procuratore” e un calciatore professionista.

    Cataliotti ci può spiegare come sono regolati i rapporti tra agente e calciatore?

    Da un punto di vista squisitamente contrattuale, i rapporti tra agente e calciatore professionista sono regolati da un mandato predisposto dalla FIGC – di colore blu – che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte, firmato dalle parti contrattuali e depositato; acquista efficacia dal giorno della sottoscrizione. Tecnicamente si tratta di un mandato senza rappresentanza. Ha una durata massima di due anni e non si rinnova tacitamente.

    Pare di capire che sia molto semplice compilare una procura…Ma è facile anche farla firmare?

    Una volta riempiti gli spazi bianchi, vale a dire con i dati delle parti, con la scelta se il mandato sia conferito in via esclusiva o a titolo non esclusivo, con la modalità di pagamento dell’agente che può consistere in una somma forfettaria o in una percentuale sull’ingaggio annuo del calciatore, con l’indicazione della “penale” in caso di revoca senza giusta causa e con la durata dello stesso, non mancherà che la firma… Il calciatore sceglie il proprio agente sulla base di tante considerazioni e, pertanto, non è mai facile ottenerne la fiducia in un breve lasso di tempo, fiducia che si concretizza di fatto proprio con la firma della “procura”!

    E se il calciatore, una volta firmata la procura, dovesse cambiare idea che succede?

    Potrà revocare l’incarico all’Agente dando preavviso di 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Va posto in rilievo che se la revoca avviene senza giusta causa il calciatore sarà tenuto al pagamento della penale predeterminata nella procura. In caso di revoca con giusta causa - come accertato dal collegio arbitrale – nulla sarà dovuto all’agente ad alcun titolo.

    Quando un calciatore potrebbe rimanere insoddisfatto per l’operato di chi rappresenta i suoi interessi?

    E’ lo stesso regolamento agenti a dircelo. L’agente, infatti, è tenuto a rispettare una serie innumerevole di obblighi. In particolare, è obbligato a informare compiutamente il calciatore delle trattative che ha in corso, del significato delle clausole contrattuali, delle informazioni in suo possesso sullo stato e le prospettive di carattere di finanziario, amministrativo, tecnico-sportivo ed organizzativo della società con la quale il calciatore intende stipulare il contratto di prestazione sportiva, ecc. E’ chiaro che l’agente – come esorta lo stesso regolamento – è tenuto a rispettare, nel suo operato, le norme deontologiche, improntando la sua condotta e quella del calciatore da lui rappresentato ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui al Codice di Giustizia Sportiva.

    E’ vero, infine, che l’agente non può contattare una società diversa da quella presso la quale il suo assistito è tesserato?

    Sì. L’agente, infatti, non può effettuare trattative per la conclusione di un contratto con altra società senza il consenso scritto della società con cui il calciatore ha un contratto, salvo che nei 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto.

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