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  • All'Inter lo Scudetto 2006; Moratti 'Caso chiuso'; Juve 'Palmares non si prescrive'

    All'Inter lo Scudetto 2006; Moratti 'Caso chiuso'; Juve 'Palmares non si prescrive'

    La Juventus ha diramato questo comunicato: Le archiviazioni disposte e notificate in data odierna dal Procuratore della Federazione Italiana Giuoco Calcio operano un'importante distinzione tra soggetti a vario titolo coinvolti nei fatti del 2006. Infatti per alcuni il provvedimento usa la formula di non sussistenza dei fatti contestati, mentre per altri sottolinea la non procedibilità o l'intervenuta prescrizione. In data odierna i legali della società hanno inoltrato richiesta di ricevere in via d'urgenza le motivazioni e gli atti sottostanti a tale provvedimento e inoltre di ricevere le motivazioni, gli atti e le indagini in relazione all'esposto presentato in data 10 maggio 2010. Solamente quando questi atti saranno resi noti, il Consiglio Federale e l'opinione pubblica potranno stabilire se, sulla base di una mera prescrizione, i motivi etici che furono alla base dell'assegnazione dello scudetto 2006 all'F.C.Internazionale hanno retto alla prova del tempo e delle circostanze, emerse stranamente molti anni dopo. Il palmares non si prescrive.

    20.00 "La situazione è abbastanza definita sotto l'aspetto sostanziale, con tutto il rispetto la Federazione ne può discutere ma il caso dovrebbe essere chiuso perché si tratta di un'archiviazione". Lo ha detto il presidente dell'Inter Massimo Moratti commentando l'archiviazione per prescrizione decisa della Procura della Federcalcio sul fascicolo di calciopoli riguardante il club nerazzurro. "Per me è normale, non soffro questo tipo di paure - ha aggiunto Moratti chiarendo il suo stato d'animo dopo la decisione della Procura federale -. Ho solo constatato come è andata"

    19.00 La Procura della Figc archivia la richiesta della Juventus sulla revoca dello scudetto assegnato all'Inter a tavolino nel 2006Non vi sono fattispecie di rilievo disciplinare non prescitte.
     
    Il procuratore federale Stefano Palazzi ha consegnato quindi la sua relazione alla Figc, sullo scudetto del 2006. La palla passa al Consiglio federale del 5 luglio e dovrebbe essere confermata la decisione per la riunione il 18 luglio. L'ultima parola, in pratica, spetta al presidente della Figc Giancarlo Abete.  
     
    Il Procuratore federale, "esaminati gli atti dell'indagine inerente alle trascrizioni delle conversazioni telefoniche depositate presso il Tribunale di Napoli nel noto processo penale in corso di svolgimento" ed espletata "la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare", ha disposto "l'archiviazione del procedimento, non essendo emerse dalle risultanze istruttorie e dai contatti telefonici in atti fattispecie di rilievo disciplinare procedibili, non coperte da giudicato ovvero non prescritte ai sensi dell'art. 18 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti".
     
    Di seguito il testo completo del comunicato apparso sul sito della Figc:
    Il Procuratore federale, esaminati gli atti dell’indagine inerente alle trascrizioni delle conversazionitelefoniche depositate presso il Tribunale di Napoli nel noto processo penale in corso di svolgimento ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha disposto l’archiviazione del procedimento, non essendo emerse dalle risultanze istruttorie e dai contatti telefonici in atti fattispecie di rilievo disciplinare procedibili, non coperte da giudicato ovvero non prescritte ai sensi dell’art. 18 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti. Pertanto, con provvedimento a parte, è stata disposta l’archiviazione degli atti:
     
    1. nei confronti del presidente del Palermo sig. Maurizio Zamparini e della Società Palermo:perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare con riferimento alla condotta del presidentemedesimo.
     
    2. nei confronti del sig. Roberto Zanzi, all’epoca dei fatti, dirigente dell’Atalanta e della società Atalanta: perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare.
     
    3. nei confronti del sig. Massimo De Santis, all’epoca dei fatti, arbitro internazionale della Can A e B: perché non sussistono fatti di rilevanza disciplinare.
     
    4. nei confronti del presidente del Cagliari sig. Massimo Cellino e della società Cagliari: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti.
     
    5. nei confronti del presidente del Chievo sig. Luca Campedelli e della società Chievo Verona: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,vigente all’epoca dei fatti.
     
    6. nei confronti del sig. Rino Foschi all’epoca dei fatti, dirigente del Palermo e della società Palermo:perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti, con riferimento alla condotta del dirigente medesimo.
     
    7. nei confronti del sig. Luciano Spalletti, all’epoca dei fatti, allenatore dell’Udinese e della società Udinese: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,vigente all’epoca dei fatti.
     
    8. nei confronti del sig. Sergio Gasparin, all’epoca dei fatti, dirigente del Vicenza e della società Vicenza: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,vigente all’epoca dei fatti.
     
    9. nei confronti del direttore sportivo sig. Nello Governato: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,vigente all’epoca dei fatti.
     
    10. nei confronti del presidente dell’Empoli sig. Fabrizio Corsi e della società Empoli: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti.
     
    11. nei confronti del presidente del Livorno sig. Aldo Spinelli e della società Livorno: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,vigente all’epoca dei fatti.
     
    12. nei confronti dell’allora socio di riferimento dell’Internazionale sig. Massimo Moratti e della società Internazionale: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S.,vigente all’epoca dei fatti.
     
    13. nei confronti dell’allora presidente dell’Internazionale (deceduto l’anno 2006) sig. Giacinto Facchetti e della società Internazionale: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili ovvero non prescritte ai sensidell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti.
     
    14. nei confronti del presidente della Reggina sig. Pasquale Foti e della società Reggina: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato.
     
    15. nei confronti del sig. Leonardo Meani, all’epoca dei fatti, dirigente della società Milan e della società Milan: perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti.
     
    16. nei confronti dei sigg. Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all’epoca dei fatti, Commissari Can Ae B, del sig. Gennaro Mazzei, all’epoca dei fatti, Vice Commissario Can A e B e del sig. Tullio Lanese, all’epoca dei fatti, presidente dell’Aia:perché non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare procedibili in quanto non coperte da giudicato e comunque non prescritte ai sensi dell’art. 18 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti.
     
     
     
     
     

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