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  • UFFICIALE: sei mesi dei squalifica come allenatore e di inibizione come dg per Ninni Corda

    UFFICIALE: sei mesi dei squalifica come allenatore e di inibizione come dg per Ninni Corda

    Vista la comunicazione della Procura Federale relativa ai provvedimenti di conclusione delle indagini di cui ai procedimenti riuniti nn. 304 pf 21/22 e 361 pf 21/22 adottati nei confronti del Sig. Ninni CORDA, aventi ad oggetto le seguenti condotte:

    1 ) NINNI CORDA, in qualità di Direttore Generale della società US 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4 comma 1, 28 comma 1, e 39 comma 3, con l’aggravante di cui all’art. 14 comma 1 lett. n), del Codice di Giustizia Sportiva, per aver nel corso della corrente stagione sportiva e almeno fino alla data del 12.11.2021 posto in essere, anche con il contributo concorsuale dei calciatori Cristian ANELLI e Federico GENTILE, reiterate condotte antisportive e minatorie nei confronti di taluni calciatori della società US 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. tali da aver suscitato in costoro e, per l’effetto, più in generale nell’intero gruppo squadra un diffuso e perdurante sentimento di prostrazione psicologica e finanche di timore per la propria incolumità fisica;

    2) in qualità di Allenatore UEFA A, inserito nel “Ruolo dei Sospesi volontari”, in violazione degli artt. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 33, 35, e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver nel corso della corrente stagione sportiva e almeno fino alla metà del mese di novembre 2021, provveduto a ricoprire e svolgere fattivamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra della società US 1913 SEREGNO CALCIO S.r.l. partecipante al Campionato Nazionale di Serie C Gir. A (dirigendo gli allenamenti quotidiani, decidendo le formazioni da mandare in campo, nonché, le sostituzioni da effettuare durante le gare) nonostante egli fosse al tempo tesserato per tale Società con la qualifica di Direttore Generale e, peraltro, l’attività di tecnico gli fosse preclusa dall’aver in precedenza richiesto e ottenuto la sospensione volontaria dall’Albo e, quindi, essendogli per ciò stesso inibita la possibilità di svolgere le mansioni derivanti dall’iscrizione all’Albo del Settore Tecnico;

    - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ninni CORDA;

    - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

    - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione/squalifica e di € 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda per il Sig. Ninni CORDA, a valere tanto come sanzione inibitoria atteso il ruolo di Direttore Generale proprio dell’incolpato al momento della commissione dei fatti di cui al proc. 304 pf 21-22, quanto come squalifica atteso il ruolo di allenatore di fatto svolto dall’incolpato all’epoca dei fatti di cui al proc. 361 pf 21-22;

    - si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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